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D.L. 04/07/2006 n. 223

8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivitā di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puō opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilitā di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruitā delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonchč delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivitā produttive, nonchč invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, relativamente ai quali non č stata perfezionata la definizione ai sensi degli art. 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione č ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto giā pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati artt. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltā di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti

b) č stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

11. Le societā o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, nonchč i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalitā del presente articolo, comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte i relativi contributi secondo le modalitā di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo, non genera obbligo o facoltā della segnalazione di cui all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalitā applicative del presente articolo. ģ ĢArt. 9 - Definizione automatica per gli anni pregressi.

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalitā previste dai commi 3 e 4 dell'art. 8, concernente, a pena di nullitā, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonchč, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonchč i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilitā di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalitā ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta

a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivitā produttive, del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonchč dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva č risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza č pari al 6 per cento, mentre se č risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza č pari al 4 per cento

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta č divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera

a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societā semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti

arti e professioni, per le societā e le associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, nonchč per i soggetti di cui all'art. 87 del medesimo testo unico: 1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non č superiore a 50.000 euro; 2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non č superiore a 180.000 euro; 3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi č superiore a 180.000 euro. 3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonchč i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualitā. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualitā.

4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonchč il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalitā indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo puō risultare di ammontare inferiore a 200 euro.

5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera

b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a

a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non č superiore a 50.000 euro

b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non č superiore a 180.000 euro

c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari č superiore a 180.000 euro.

7. Ai fini della definizione automatica č esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383. Il riporto a nuovo delle predette perdite č consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonchč di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio č versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, č dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualitā, un importo pari a

1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le societā e le associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'art. 87 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualitā, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilitā di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, nonchč gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonchč dell'imposta regionale sulle attivitā produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, nč per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

 

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